Diritto di FamigliaGiurisprudenza

Affidamento condiviso: maturità di entrambi i genitori

LA NOTIZIA

Con sentenza n. 18559 del 2016, la prima sezione della Corte di Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito di disporre l’affido condiviso di un minore.

La Suprema Corte è tornata sul dibattuto tema della bigenitorilaità, chiarendo che l’interesse del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori deve essere contemperato con le sue imprescindibili esigenze di cura, educazione ed assistenza morale.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la scarsa maturità genitoriale del padre e la sua inidoneità educativa rappresentassero elementi di insanabile contrasto con l’interesse del minore a tale tipo di affidamento.

LA MASSIMA

Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016, n. 18559

L’interesse superiore del minore, al quale solo occorre avere riguardo nel disporre l’affidamento dello stesso ai genitori in maniera condivisa o in via esclusiva, deve intendersi di portata non limitata al desiderio, intuibile o comprensibile, del medesimo di mantenere la bigenitorialità, bensì in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nonché della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. Di talché va censurato il provvedimento di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, adottato essenzialmente in virtù del rapporto affettivo esistente tra padre e figlio, in quanto ritenuto non intaccato dalla grave conflittualità esistente tra i genitori, qualora sia attestata la scarsa maturità genitoriale del padre nell’affrontare le maggiori responsabilità derivanti da un affido condiviso e la sua inidoneità educativa, in quanto elementi chiaramente in contrasto con l’interesse del minore ad un tale affidamento (nella specie, pertanto, non adeguatamente valutato).

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