Una Sentenza adultocentrica della Corte di Cassazione

Con sentenza n. 45179 del 8 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato un assistente sociale di 60 anni per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11 anni.

Nella sentenza si è stabilito che bisognava tenere conto dell’attenuante a favore dell’imputato in quanto, fra i due, si era instaurata una relazione sentimentale.
La posizione della Corte di Cassazione proviene da un’impostazione adultocentrica e anacronistica, secondo la quale la relazione erotico sentimentale, fra una bambina di soli 11 anni e un assistente sociale di 60 anni, potrebbe alleggerire, anzichè aggravare, la responsabilità dell’imputato.

Proprio l’instaurarsi di una relazione sentimentale aggrava infatti in maniera profonda e drammatica le responsabilità dell’assistente sociale il quale, oltre che usare il corpo di una bambina per il proprio piacere sessuale, ne ha anche assoggettato la psiche, approfittando di uno stato di disagio e di bisogno, assicurandosi una gratificazione anche sul piano emotivo.
Fra l’uomo, di sessanta anni, e la bambina (chiamata impropriamente ragazza nella sentenza della Corte di Cassazione) vi è stata congiunzione carnale e, nonostante tale circostanza, si è invocata, da parte della Corte di Cassazione, l’ipotesi della minore gravità.

Si è eccepito, a difesa di questa controversa sentenza, che: I tre punti ritenuti non adeguatamente motivati dai giudici di merito erano quelli relativi alla mancata concessione all’imputato di due attenuanti (il fatto di minore gravità e l’avvenuto risarcimento del danno), e quello relativo alla quantificazione della pena base di anni 5.
Il diniego alla attenuante del fatto di minor gravità era stato motivato esclusivamente sulla ritenuta sussistenza del reato contestato che era appunto un caso di violenza sessuale presunta in ragione della minore età della vittima, e correttamente i giudici di legittimità hanno ricordato che quella speciale attenuante è prevista anche per quel reato, ragion per cui, così motivato, tale diniego appariva palesemente illegittimo.
Per capirci, è come se di fronte alla richiesta di applicare ad un caso di rapina la attenuante del fatto di minor gravità si dicesse di no siccome è…una rapina.

La Corte di Cassazione quindi non ha affatto detto che siccome tra i due soggetti intercorreva un rapporto sentimentale allora la violenza presunta oggetto di giudizio era meno grave, ma ha solo detto che a fronte del fatto storico ricostruito dal processo di merito e che aveva escluso qualsiasi attività di costrizione della minore, non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. Diverso sarebbe stato se la Corte di Appello avesse invece motivato il diniego sulla notevole differenza di età o sul fatto che trattavasi di un assistente sociale cui la minore era stata affidata, ma così non è stato, e quindi ben ha fatto la Corte di legittimità ad annullare quella parte di motivazione. (LINK)

sul punto la Corte di Cassazione scrive:

– Nella specie, la Corte d’Appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore. –

La Corte di Cassazione è molto chiara quando scrive che la Corte d’Appello non ha considerato e non ha valutato – gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica e l’innamoramento della ragazza”

Non è dato capire quindi come si possa eccepire che la Corte di Casazione – ha solo detto che …non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. –

Come è facile verificare invece la Corte di Cassazione rileva come la Corte d’Appello non ha valutato gli ulteriori aspetti attenuativi quali...l’innamoramento della ragazza.

Questo passaggio indica, senza possibilità di equivoco, che la Corte di Cassazione non rileva che l’innamoramento della ragazza di undici anni nei confronti di un sessant’enne rappresenta univocamente e drammaticamente un’aggravante da imputarsi sia alla condotta dell’assistente sociale sia all’entità del danno prodotto e sofferto da questa bambina.

Ecco perchè la Corte d’Appello (correttamente) non poteva rilevare l’innamoramento come una possibile attenuante.

La Corte di Cassazione fra le circostanze che possono (anzi devono…) essere considerate come elementi di attenuazione del reato e del danno indica elementi che invece dramamticamente aggravano un quadro già sufficientemente pesante e che sono, appunto, l’esistenza di un rapporto amoroso e l’innamoramento.

Avere permesso, alimentato e sostenuto da parte dell’assistente sociale un rapporto amoroso, una relazione erotica, e avere permesso, alimentato e sostenuto un (falso) innamoramento da parte di una bambina bisognosa di tutela, aggrava tragicamente il comportamento di questo sessant’enne e aggrava tragicamente i danni che questa povera bambina accuserà non tanto e non solo dall’abuso del corpo, ma anche dall’abuso dell’anima.

Non è dato capire come i Giudici della Corte di Cassazione non abbiano accettato ciò che i Giudici della Corte d’Appello avevano invece chiaro, il fatto cioè che una bambina di undici anni non può innamorarsi di un sessant’enne, l’amore che i bambini provano verso persone adulte, se non addirittura anziane, come questo assistente sociale, ha una valenza esclusivamente filiale, esprime il bisogno di protezione e non ha alcun punto di contatto con il coinvolgimento erotico, il possesso, la complicità, la gelosia e gli aspetti tipici delle relazioni amorose adulte.

Il fatto che questo assistente sociale sia riuscito non solo a violare il corpo della bambina, ma anche la psiche, pervertendo l’amore filiale in relazione amorosa, deformando le lacune affettive nell’imitazione di un grottesco innamoramento, plagiandone l’anima per trasformare una bambina che andava protetta in un’amante che custodiva il segreto di una relazione amorosa extraconiugale è di una gravità incalcolabile e ha provocato e provocherà danni in questa povera creatura molto più profondi di quelli che avrebbe provocato un abuso sessuale privo della (falsa) relazione amorosa.

avv. Girolamo Andrea Coffari, presidente del Movimento per l’Infanzia

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