Commento a sentenza: Cass. civ., Sez. I, 11/11/2024, n. 19103 - Coercizione del minore solo extrema ratio
Commento a sentenza: Cass. civ., Sez. I, 11/11/2024, n. 19103 - Coercizione del minore solo come extrema ratio
Il principio consacrato dalla sentenza in commento sancisce che la misura “forte” della coercizione, in qualunque modo, della consuetudine di vita del minore nei rapporti tra genitori costituisce una vera e propria extrema ratio, potendo essere disposta soltanto all'esito di una completa ed esaustiva ponderazione di ogni implicazione eventualmente pregiudizievole per il minore stesso.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, n. 19103 dell'11 luglio 2024 (data udienza 9 aprile 2024), riguarda una controversia in materia di affidamento e mantenimento di una minore a seguito della separazione dei genitori.
Dalla sentenza in parola emergono in sintesi i seguenti principi1, esplicitamente richiamati e motivati:
1. Interesse superiore del minore: in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
2. Valutazione concreta dei comportamenti: l’idoneità genitoriale deve essere valutata sulla base di fatti e comportamenti accertati, non sulla sola diagnosi di patologie (come la cd. Sindrome di Alienazione Parentale). La diagnosi può essere uno strumento di comprensione, ma non può da sola giustificare un giudizio di inadeguatezza genitoriale.
3. Bigenitorialità e tutela delle relazioni familiari: il diritto del minore alla bigenitorialità deve essere garantito, ma il giudice deve anche valutare la capacità di ciascun genitore di preservare la continuità delle relazioni parentali e il rispetto della sfera di autodeterminazione del minore.
4. Ruolo del giudice rispetto alle consulenze tecniche: il giudice non può recepire acriticamente le diagnosi o le terapie suggerite dagli ausiliari tecnici, ma deve inserirle nel contesto processuale e valutare tutti gli interessi coinvolti.
5. Proporzionalità e gradualità delle misure: in caso di provvedimenti che comportano un cambiamento drastico (come l’affidamento esclusivo e il trasferimento del minore), è necessario valutare comparativamente gli effetti sulla minore e adottare, se possibile, misure graduali e proporzionate, evitando traumi eccessivi.
6. Suggerimento, non imposizione, di percorsi terapeutici: il percorso di cura può essere suggerito, ma non imposto come condizione per la frequentazione genitoriale, per non ledere la libertà di autodeterminazione.
La vicenda si sviluppa a partire dal ricorso della madre per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia.
Il Tribunale di Trieste, in primo grado, aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, ma successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti e monitoraggi (in particolare, l'aggiornamento e il monitoraggio della coppia genitoriale ad opera del C.T.U. già nominato dal Tribunale di Trieste), la Corte d'Appello di Trieste aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l'affidamento esclusivo della minore al padre.
La madre ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui (I) la contestazione della valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, (II) la decisione sull'affidamento esclusivo al padre, (III) la mancata valutazione comparativa degli effetti sulla minore, (IV) la subordinazione della frequentazione materna a un percorso psicoterapico.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto rigettato il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la decisione sulla base di fatti accertati e che il percorso di cura fosse stato solo suggerito e non imposto.
Tuttavia, proprio nel richiamare i principi espressi dalla stessa Suprema Corte “sulla delicatissima tematica di cui trattasi”, la Cassazione puntualizza innanzitutto che, difronte ad una diagnosi di P.A.S. (Sindrome da Alienazione Parentale) nella C.T.U. “il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Non solo, aggiungono gli Ermellini: “Non è ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti”, infatti la diagnosi “può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore”.
Con particolare con riferimento alla cosiddetta P.A.S., si specifica inoltre che “il giudice del merito deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che non è solo attraverso la consulenza tecnica che si possono accertare i comportamenti pregiudizievoli perché il giudice ha a disposizione tutti i mezzi di prova propri del processo civile”.
Poste tali fondamentali premesse, la Cassazione affronta uno dei nodi cruciali nei procedimenti in materia di diritto di famiglia e di diritti dei minori, ovvero la differenza tra il giudizio medio o psicodiagnostico e il giudizio reso dal giudice nell'ambito di un giusto processo, come designato dalla Costituzione. Così chiariscono i giudici di legittimità: “Il medico o lo psicologo, in quanto nominati ausiliari del giudice, rispondono ai quesiti loro sottoposti esaminando la vicenda sotto lo specifico profilo di loro competenza, mentre il giudice deve valutare nell'ambito del processo tutti i contrapposti interessi che vengono in rilievo e stabilire, in conformità alla legge e ai valori costituzionali sui quali la legge è fondata, un punto di equilibrio. Per questa ragione nessuna diagnosi e nessuna terapia, anche se scientificamente fondate, possono essere recepite acriticamente dal giudice, ma devono essere inserite nel contesto della dinamica processuale, in cui viene in rilievo la posizione di tutte le persone aventi diritto alla tutela della relazione familiare”.
La logica conclusione di un ragionamento così logicamente impostato non può che essere che “il minore ha diritto non solo a che sia preservata la propria relazione con il genitore non convivente [...] ma ha anche diritto al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente man mano che matura l'età del discernimento, a che no si adottino indebitamente misure coercitive, quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive, specie ove si possa ricorrere ad altre misure che promuovano la collaborazione tra tutte le parti interessate”.
Richiamandosi infatti alla copiosa giurisprudenza della Corte EDU in materia, la Suprema Corte ha fatto propria la considerazione per cui, nell'ottica del complesso bilanciamento tra interessi in conflitto, “il ricongiungimento di un genitore con il figlio non è un valore assoluto e la comprensione e la cooperazione di tutti gli interessati costituisce sempre un fattore importante, 'dovendosi tenere in considerazione gli interessi, i diritti e le libertà delle persone coinvolte e, in primis, l'interesse preminente del minore e dei diritti che l'art. 8 [CEDU] gli riconosce', nonché adottare la massima cautela quando si ricorre alla coercizione in questo delicato àmbito”.
Con riguardo al secondo e terzo motivo, la Cassazione li ha accolti, nei limiti indicati, rilevando la necessità di una valutazione comparativa degli effetti del cambiamento di affidamento sulla minore e la necessità di adottare misure proporzionate e graduali.
In effetti, notano gli Ermellini, “anche qualora sia accertata la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore [...] qualora sia dunque necessario garantire l'attuazione di tale diritto, occorre sempre e ogni caso verificare, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che i rimedi a tali situazioni siano, nel caso concreto, diretti anche a salvaguardare l'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisicocognitivo del figlio, in conseguenza di un brusco allontanamento dal genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione della precedente consuetudine di vita”.
Tali considerazioni, unite ai principi richiamati e meglio esposti nella prima parte della motivazione, ed soprattutto al fatto che “la Corte di merito ha giustificato l'adozione della misura "forte" in base ad un generico richiamo alla C.T.U. espletata in primo grado, obliterando di valutare, all'attualità e mediante il conforto dell'ausiliario o comunque mediante apposita e mirata indagine, anche specialistica, quale fosse l'impatto psicologico sulla bambina del distacco, brusco e immediato, dalla madre e dai fratelli, nonché obliterando di considerare se fossero necessari o anche solo opportuni dei preventivi passaggi graduali ed intermedi”, hanno condotto la Suprema Corte a sentenziare che “la Corte di merito, così disponendo, non si è attenuta ai sopra ricordati principi, ribaditi, come si è detto, anche dalla Corte EDU, secondo cui deve essere adottata la massima cautela quando si ricorre alla coercizione in questo delicato àmbito, mentre, per l'appunto, nella specie è mancata la preventiva e necessaria valutazione comparativa degli effetti di un cambiamento tanto drastico e tanto osteggiato dalla bambina, per ciò stesso coercitivo”.
1Questi principi sono stati richiamati sia dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 28244/2019; Cass. 13217/2021; Cass. 9691/2022; Cass. 3576/2024; Cass. 13506/2015; Cass. 17903/2023; Cass. 26966/2018) che dalla Corte EDU (Corte EDU, 10/11/2022 (I.M. contro altri in giustizia.it); Corte EDU, 02/211/2010, Piazzi c. Italia; Corte EDU, 17/13/2013, Santilli c. Italia; Corte EDU, 17.11.2015, B. c. Italia; Corte EDU, Grande Camera 01/09/2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia; Corte EDU, 01/04/2021, A.I. contro Italia) e dalla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 33/2021), come riportato nella motivazione della sentenza.

