Assistenza Vittime da Reato

Da diversi anni lo Studio Coffari è impegnato, in tutta Italia, nella difesa di donne e bambini vittime di violenza domestica, maltrattamenti, abusi sessuali, stalking e altri reati contro la persona.

Lo studio vanta un’esperienza consolidata e una vocazione specifica sulla tutela delle vittime, ha seguito molti processi, anche con rilevanza nazionale, portando a termine indagini difensive e la rappresentanza delle parti civili.

Lo studio fornisce la sua competenza anche nella delicata fase delle indagini difensive che svolge soprattutto a favore delle vittime di reato.

Le indagini difensive sono le indagini che il difensore può compiere a favore del proprio assistito parallelamente a quelle svolte dal Pubblico Ministero; è un’attività spesso sottovalutata ma che invece rappresenta uno snodo vitale per gli esiti del futuro processo.

Spesso le vittime si rivolgono ad un avvocato troppo tardi, quando hanno già presentato la denuncia all’autorità giudiziaria e hanno involontariamente compiuto diversi errori quali, ad esempio nel caso di violenza sessuale su bambini, quello di interrogare in maniera scorretta il minore.

E’ molto importante rivolgersi immediatamente ad un avvocato con specifica esperienza fin dai primissimi momenti.

Sono disciplinate dalla legge 2000 n. 397 che ha introdotto nel codice di procedura penale il titolo VI bis che comprende gli artt. da 391 bis a 391 decies c.p.p.

Il fine della Legge del 2000 è stato quello di eliminare la vistosa differenza che esisteva, nel nostro ordinamento, tra i poteri dell’Accusa e quelli della Difesa (art. 111 Cost.)

Le indagini difensive possono essere compiute non solo quando è già in corso un procedimento penale, ma anche in una fase precedente quando è solo eventuale la sua instaurazione; l’art. 327 bis c.p.p. (introdotto dalla Legge del 2000) dispone infatti che fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.

Il difensore può, con persone in grado di riferire circostanze utili all’attività investigativa:

  • avere un colloquio

  • ricevere dichiarazioni

  • assumere informazioni

Per colloquio si intende una conversazione di cui non si redige alcuna documentazione; per dichiarazione deve intendersi un atto scritto autenticato dal difensore contenente affermazioni di colui che la rende; per assunzione di informazioni deve intendersi un colloquio documentato in cui il soggetto risponde alle domande del difensore.

La documentazione dell’attività sopra indicata deve avvenire con le forme previste dall’art. 391 ter c.p.p.

Il difensore può ancora:

  • richiedere ed estrarre copia di documentazione in possesso della P.A. ( 391 quater c.p.p.)

  • accedere a luoghi e visionare cose (391 sexies c.p.p.)

  • accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico con l’autorizzazione di chi ne ha la disponibilità e, in difetto, del giudice (art. 391 septies c.p.p.)

  • compiere accertamenti tecnici non ripetibili previo avviso al P.M. (art. 391 decies c.p.p.)

Tutti gli atti compiuti dal difensore nel corso delle indagini difensive confluiscono nel c.d. “fascicolo del difensore” che può essere presentato al P.M. e al giudice ; viene comunque inserito alla conclusione delle indagini nel fascicolo del P.M.

Il fascicolo del difensore deve contenere elementi di prova a favore del proprio assistito pertanto non vi è obbligo di presentare documenti o informazioni sfavorevoli all’indagato laddove, al contrario, il P.M. costituendo la Pubblica Accusa, ha l’obbligo di rappresentare al giudice anche gli elementi a favore dell’indagato.

Le dichiarazioni contenute nel fascicolo del difensore possono essere utilizzate nelle indagini nonché per la decisione dell’udienza preliminare e nei riti speciali; in dibattimento ai sensi degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p.)

Costituzione Parte Civile

Lo Studio assiste i propri clienti, vittime di reati, nella costituzione e rappresentanza della parte civile.

Si tratta di un’attività importante e delicata in quanto la costituzione di parte civile non rappresenta solo lo strumento con il quale si può chiedere, nel procedimento penale, il risarcimento dei danni conseguenti alla commissione di un reato, ma costituisce il mezzo attraverso il quale la parte offesa partecipa attivamente al processo penale e coltiva l’interesse alla giustizia.

L’atto formale di costituzione di parte civile è regolato nell’art. 78 c.p.p. che stabilisce, a pena di inammissibilità, i requisiti essenziali che deve contenere:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore”

L’atto viene sottoscritto dal difensore in forza della procura speciale che viene a lui conferita dalla parte ex art. 100 c.p.p.

La costituzione di P.C. può essere formulata all’inizio del processo (non è ammissibile quindi nel corso delle indagini preliminari) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (il momento ultimo corrisponde con la verifica della costituzione delle parti che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento); quando viene formulata in primo grado spiega i suoi effetti anche nei giudizi di secondo e terzo grado e quindi l’atto non va ripetuto in sede di gravame (la c.d. Immanenza in ogni stato e grado del processo ex art. 76, comma 2, c.p.p.)

La parte civile può anche decidere di autoescludersi dal processo attraverso la revoca della sua costituzione.

La revoca consiste nella rinuncia agli atti ma non al diritto sostanziale , ciò significa che l’azione di risarcimento può comunque essere esperita nella sua naturale sede civile; può essere espressa (con dichiarazione resa in udienza o per iscritto con atto da notificare) o tacita, nel caso in cui viene desunta dal comportamento del difensore che non presenta le conclusioni scritte all’udienza di discussione o ripropone l’azione in sede civile.

Si ha, invece, l’esclusione della parte civile quando il giudice del processo con ordinanza non impugnabile estromette la parte civile per difetto dei requisiti sostanziali (mancanza di titolarità dell’azione), processuali (mancanza della capacità di stra in giudizio) o formali (inosservanza dei termini e delle modalità)