Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale Coffari vanta una competenza pluriennale e specializzata nel settore del diritto di famiglia e minorile, in ogni fase dei giudizi di separazione e divorzio, in materia di rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi o conviventi e di mantenimento rispetto ai figli.

Nello specifico, lo studio presta la propria attività di assistenza e consulenza nelle seguenti materie:

. separazioni e divorzi consensuali e giudiziali;
. modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
. affidamento dei figli e loro mantenimento;
. attività di assistenza nei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni minorili;
. azioni di disconoscimento di paternità, accertamento giudiziale di maternità; riconoscimento dei figli naturali e tutela dei figli nati fuori dal matrimonio;
. attività di assistenza nelle adozioni;
. contratti di convivenza ex Legge 76/2016

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Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia comprende il complesso di norme che regolano il matrimonio, le convivenze e i rapporti tra i coniugi o i conviventi, regola inoltre i diritti e i doveri verso i figli naturali o adottivi.
La disciplina sui rapporti di famiglia è contenuta nel libro 1° del Codice Civile intitolato “Delle persone e della famiglia” .

Nel corso degli anni, il diritto di famiglia ha subìto diverse modifiche che hanno innovato il testo originario del Codice Civile del 1942; tra queste, la legge n. 431/1967  che ha integrato le norme del codice in tema di  adozione e affidamento (successivamente riformate con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001), la legge n. 898/1970 (la cui disciplina è stata modificata nel 1987 con legge n. 74/1987) che ha introdotto il divorzio.

La più importante e sostanziale modifica del diritto di famiglia è avvenuta con la legge n.151/1975 (“riforma del diritto di famiglia”) che ha determinato il passaggio dalla potestà del marito alla potestà di entrambi i coniugi; l’uguaglianza tra coniugi; la possibilità di scegliere per i coniugi tra il regime della separazione dei beni o della comunione legale; la possibilità di chiedere la separazione non più per colpa ma per intollerabilità della prosecuzione della convivenza; l’abbassamento del raggiungimento della maggiore età da 21 anni a 18 anni).

Ulteriori successive modifiche sono state apportate con:

  • la legge n. 121/1985 con la quale è stata rivista la disciplina del matrimonio concordatario;
  • la legge n. 40/2004 che ha disciplinato la procreazione medicalmente assistita;
  • la legge n. 54/2006, la cosiddetta legge sull’affidamento condiviso
  • Il decreto legislativo 154/2013 in vigore dal 14 febbraio 2014 che ha eliminato la differenza tra figli legittimi e naturali e ha introdotto il concetto di responsabilità genitoriale
  • la legge 2016/76 che, nel disciplinare le unioni civili, ha introdotto i “contratti di convivenza” tra coppie di fatto

 

Separazione

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La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico regolato negli artt. 150 e ss del Codice Civile, dal Codice di procedura Civile e da una serie di norme speciali

La separazione non pone fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti, nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio, i coniugi mantengono, quindi, tale qualità, cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

La separazione può essere consensuale o giudiziale (quella “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice non ha alcun valore sul piano legale).

La seprazione consensuale presuppone un accordo tra i coniugi sia sulla spartizione dei loro beni in comunione, sia sull’affidamento dei figli; l‘accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto al controllo del Tribunale che  deve verificare se sia coerente con la legge e se sono stati  rispettati i diritti dei figli. Se la valutazione è favorevole, il Tribunale omologa l’accordo con decreto (eventualmente appellabile); se la valutazione è sfavorevole vengono trasmessi tutti gli atti al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.

La separazione giudiziale presuppone, invece, la mancanza di accordo tra i coniugi; uno dei due deposita ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza della coppia (se non l’hanno mai avuta allora è competente il tribunale del  luogo di residenza del convenuto come nelle cause ordinarie) che, con decreto, fissa la data della comparizione dei coniugi dinanzi a sè al fine di esperire il “tentativo di conciliazione”; per tale motivo i coniugi devono comparire obbligatoriamente e personalmente (è comunque obbligatoria anche la presenza dell’avvocato)

Se le parti si accordano e si riconciliano il Presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si accordano, il Presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al giudice istruttore (come avviene nella maggioranza dei casi):

Nel corso di tale prima udienza, il Presidente del Tribunale emette i c.d. provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole con la quale vengono regolati gli aspetti economici tra i coniugi  quali l’assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento del coniuge nonchè l’affidamento, il collocamento e i diritti di visita dei figli.  L’ordinanza presidenziale è immediatamente esecutiva (quindi vale come titolo esecutivo idoneo ad attivare il processo di esecuzione forzata), è modificabile e revocabile in qualsiasi momento dal giudice istruttore e può essere reclamata innanzi alla Corte d’appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Se, oltre all’istanza di separazione in sé, ci sono altre questioni da trattare (divisione del patrimonio, affidamento figli) il giudice può emettere una sentenza non definitiva di separazione (impugnabile entro 10 giorni dalla notifica), con la quale decreta immediatamente la separazione e fa proseguire la causa per risolvere le altre questioni.

Una volta giunto a conclusione il processo, il Tribunale emette la sentenza di separazione, che può essere impugnata come ogni ordinaria sentenza; se richiesto, il giudice addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri coniugali) e ciò incide sui diritti successori e sull’assegno di mantenimento.

La separazione,  consensuale e giudiziale, produce effetti sia sui rapporti patrimoniali, sia sui rapporti personali tra i coniugi; nella specie, dal punto di vista dei rapporti patrimoniali si verifica:

  • lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (se i coniugi, ovviamente, avevano optato per tale regime );
  • il riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole;
  • il coniuge superstite resta titolare dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso dell’altro (a meno che non sia intervenuta la separazione con addebito)
  • il coniuge superstite ha diritto a una quota della pensione di reversibilità, al trattamento di fine rapporto (TFR) ed alla indennità di mancato preavviso in caso di decesso dell’altro;
  • relativamente alla casa coniugale, qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile; qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

Dal punto di vista dei rapporti personali, con la separazione:

  • cessa l’obbligo di convivenza e di fedeltà
  • cessa l’obbligo di assistenza morale e collaborazione
  •  possibilità di chiedere al giudice che vieti alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia per quest’ultimo sensibilmente pregiudizievole, ovvero che autorizzi la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizi.

Divorzio

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Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento (nel caso di matrimonio con solo rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di matrimonio concordatario) quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n.74/1987 a (che ha apportato delle modifiche significative).

Il divorzio può essere consensuale se c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi) oppure giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge)

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della legge 1970/898 (attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia) ma la causa prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo che oggi è di 6 mesi, in caso di separazione consensuale, e 12 mesi, se la separazione è stata giudiziale (legge sul divorzio breve 2014/162); il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.

Gi effetti del divorzio, consensuale e giudiziale, sono:

  • cessazione definitiva dei reciproci obblighi coniugali (di cui agli artt. 51, 143, 149 c.c.)
  • titolarità di una quota dell’indennità di fine rapporto se il coniuge va in pensione  (se l’altro percepisce già l’assegno divorzile e non si sia risposato)
  • cessazione della titolarità dei diritti successori.
  • cessazione della destinazione del fondo patrimoniale (ex art. 171 c.c.)
  • cessazione della partecipazione dell’ex coniuge all’eventuale impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
  • la moglie non potrà più usare il cognome del marito, salvo autorizzazione del Tribunale, sempre modificabile quando sussistano motivi di particolare gravità, se dimostra che esiste un interesse meritevole di tutela suo o dei figli in tal senso
  • assegno divorzile a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati (a meno che non si risposi)

 

Affidamento dei figli

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L’affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge 2006/54 sull’affido condiviso in forza della quale, in sede di separazione e divorzio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole.

Il giudice, alla luce della nuova normativa, deve prediligere, nell’interesse della prole, la soluzione dell’affido condiviso su quello monogentitoriale.

La legge sull’affido condiviso ha profondamente innovato l’art. 155 c.c. sancendo il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (bigenitorialità) e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice determina, quindi, i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole; potrà essere disposto altresì un assegno di mantenimento per la prole, nell’ipotesi in cui vi sia una sensibile sproporzione tra i redditi dei genitori.

Si può derogare alla regola dell’affidamento condiviso solo in casi rari come nell’ipotesi di rifiuto netto del minore alla frequentazione dell’altro genitore, rifiuto che risulti opportuno assecondare anche in virtù dell’età del minore.

E’ prevista la possibilità di affidamento dei minori a soggetti terzi, diversi dai genitori in virtù del combinato disposto dell’articolo 155 secondo comma del codice civile a mente del quale il giudice può adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole” e dell’articolo 333 codice civile che stabilisce che qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza dalla patria potestà, ma sia comunque pregiudizievole per la prole, spetta al Giudice, valutate le circostanze, il dovere di intervenire adottando tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela della prole, come – ad esempio – l’allontanamento dal genitore o l’affido temporaneo del minore a terzi.

L’affidamento a terzi può essere:

  • affidamento ad ascendenti o parenti (ad esempio i nonni o gli zii) che può avvenire solo in quei casi in cui il giudice ritenga che entrambi i genitori, ovvero l’unico genitore superstite, risultino anche temporaneamente inadeguati allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, oppure abbiano attuato o possano attuare condotte idonee ad arrecare grave pregiudizio alla prole.

Tale soluzione è preferibile  alla luce delle disposizioni contenute nella l.n.184/1983 e dell’art. 337 Ter c.c. che stabilisce il diritto del minore di mantenere, nel caso di dissoluzione del rapporto affettivo tra i genitori, un rapporto equilibrato e continuativo non solo con ciascuno di essi ma con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

  • affidamento allente territoriale che può essere il Servizio Sociale, il Comune e costituisce la misura più ricorrente nella prassi alla quale si ricorre in tutte le ipotesi in cui occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale.